Giampiero Russotto, Docente incaricato economia aziendale, Università degli Studi di Firenze APPROFONDIMENTI L'Amministrazione Straordinaria: appunti sull'attività prognostica del Commissario Giudiziale e programmatica del Commissario...
moreGiampiero Russotto, Docente incaricato economia aziendale, Università degli Studi di Firenze APPROFONDIMENTI L'Amministrazione Straordinaria: appunti sull'attività prognostica del Commissario Giudiziale e programmatica del Commissario Straordinario FALLIMENTO 21/01/2019 1. La fase giurisdizionale di osservazione della Prodi bis. L'Amministrazione Straordinaria si articola in due fasi, una giurisdizionale e una amministrativa: mentre la seconda rappresenta lo sviluppo della prima, quest'ultima è giuridicamente necessaria e ha una funzione meramente preliminare o interinale o altrimenti detta di "osservazione". Più specificamente, è giuridicamente necessaria, nel senso che si tratta di una fase inderogabilmente prescritta dalla legge e automaticamente conseguente all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di un'impresa commerciale idonea ad essere assoggettata alla procedura de qua in quanto dotata dei requisiti dimensionali (quantitativi) di ammissibilità; inoltre, la sua funzione è meramente preliminare o interinale, nel senso che essa ha l'obiettivo limitato di imporre il rispetto di un periodo di osservazione e di gestione temporanea sotto controllo giudiziario, al termine del quale spetta all'Autorità Giudiziaria valutare se si debba passare alla seconda fase, cioè alla Amministrazione Straordinaria vera e propria, ovvero dichiarare il fallimento. E' infatti al termine della prima fase giurisdizionale di osservazione, durante la quale il Tribunale può adottare gli opportuni provvedimenti conservativi nell'interesse della procedura (art. 21 d.lgs. 270/1999) quali i provvedimenti di natura cautelare tipici diretti ad evitare dissipazioni o distrazioni di patrimonio da parte dell'imprenditore (come sequestri conservativi o giudiziari, apposizioni di sigilli, provvedimenti ex art. 700 c.p.c.), che viene accertata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali così come prescrive l'art. 27 del D.Lgs 270/99; in mancanza l'impresa insolvente è dichiarata fallita. Il momento centrale è pertanto l'accertamento della sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa. Di tale accertamento è investito il Commissario Giudiziale, mentre la vigilanza sulla gestione è attribuita al Tribunale ed al Giudice Delegato. La gestione dell'impresa insolvente La dichiarazione dello stato di insolvenza non produce sic et simpliciter un'interruzione dell'esercizio dell'impresa; anzi, la procedura presupporrebbe, salvo casi limite, che vi sia una continuazione dell'attività, ma il Tribunale dovrà stabilire, con scelta discrezionale, se lasciarne la gestione all'imprenditore ovvero affidarla al Commissario Giudiziale sino a quando non verrà decisa l'ammissione, o meno, all'Amministrazione Straordinaria. Successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza, il Tribunale può quindi con decreto affidare la gestione al Commissario Giudiziale in caso di: (a) Comportamenti scorretti dell'imprenditore insolvente, al quale sia stata lasciata la gestione; oppure per (b) Sopravvenuta opportunità di affidamento della gestione al Commissario Giudiziale, al fine di far riacquistare credibilità all'impresa nei confronti di fornitori e finanziatori. Si è detto che in questa fase preliminare la gestione continua anche se non è scontato che debba esserlo l'attività. Appare evidente infatti che l'attività può continuare se le condizioni finanziarie lo consentono. Molto spesso, infatti, l'impresa insolvente si presenta alla procedura senza adeguata liquidità che deve essere reperita, anche per le esigenze di mantenimento dell'efficienza produttiva ed amministrativa, alienando, in regime di urgenza, ad esempio, beni no-core. La conclusione della fase di osservazione L'eventuale apertura della fase successiva di Amministrazione Straordinaria presuppone l'accertamento da parte del Commissario Giudiziale delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa da realizzarsi, alternativamente, tramite: a) la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); b) la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); b-bis) [per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali] la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti"). L'esito dell'accertamento nel periodo di osservazione del Commissario Giudiziale è illustrato in una relazione che, oltre a fornire una descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza, deve contenere una valutazione motivata sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; sarà poi il Tribunale a valutare, sulla base di questa relazione, se ammettere l'impresa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ovvero dichiararne il fallimento (art. 28 d.lgs. 270/1999). La legge indica un termine (non perentorio) di appena trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza per il deposito in cancelleria della relazione e dei suoi allegati (art. 28 d.lgs. 270/1999); tuttavia, di norma questo adempimento avviene in tempi più lunghi, considerata la complessità dell'analisi delle cause dell'insolvenza e della valutazione della modalità di risanamento più adatta per l'impresa ed ovviamente le dimensioni e la complessità della stessa. Nel medesimo termine, ordinario o prorogato, il Commissario Giudiziale deve altresì trasmettere una copia della relazione al Ministero, che nei successivi dieci giorni deve depositare al Tribunale il proprio parere non vincolante in merito all'ammissione dell'impresa alla fase di Amministrazione Straordinaria.